Inviato esito

Gara #132

SERVIZIO DI MANUTENZIONE TRIENNALE PER L'ESECUZIONE DELLA POTATURA, DECESPUGLIAMENTO E SFALCIO LUNGO I CORRIDOI PERIMETRALI E NELLE AREE COMUNI QUALI PIAZZALI, PARCHEGGI, BORDI STRADALI ETC DEL PORTO DI GIOIA TAURO ANNUALITÀ 2025 - 2027
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Informazioni appalto

24/09/2025
Aperta
Servizi
€ 1.116.700,38
MURATORE GRAZIANO

Categorie merceologiche

7731 - Servizi di piantagione e manutenzione di zone verdi

Lotti

Inviato esito
1
B859937DE2
F51G25000130005
Solo prezzo
SERVIZIO DI MANUTENZIONE TRIENNALE PER L'ESECUZIONE DELLA POTATURA, DECESPUGLIAMENTO E SFALCIO LUNGO I CORRIDOI PERIMETRALI E NELLE AREE COMUNI QUALI PIAZZALI, PARCHEGGI, BORDI STRADALI ETC DEL PORTO DI GIOIA TAURO ANNUALITÀ 2025 - 2027
SERVIZIO DI MANUTENZIONE TRIENNALE PER L'ESECUZIONE DELLA POTATURA, DECESPUGLIAMENTO E SFALCIO LUNGO I CORRIDOI PERIMETRALI E NELLE AREE COMUNI QUALI PIAZZALI, PARCHEGGI, BORDI STRADALI ETC DEL PORTO DI GIOIA TAURO ANNUALITÀ 2025 - 2027
€ 735.004,72
€ 360.958,06
€ 14.193,30
€ 400.070,77
1432025 del 31/12/2025
Codice Fiscale Denominazione Ruolo
02689140800 Cambareri S.p.A.
Visualizza partecipanti

Seggio di gara

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Cognome Nome Ruolo
VARONE ANTONINO Responsabile per l'affidamento

Scadenze

20/10/2025 12:00
30/10/2025 12:00
31/10/2025 09:45

Allegati

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BANDO GUE
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Decreto di aggiudicazione efficace
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Avviso Appalto Aggiudicato
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31/12/2025 11:02
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Gare - Comunicazione di Aggiudicazione definitiva - 36/2023
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31/12/2025 11:05
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Comunicazione data di stipula del contratto – art. 90, co. 1, lett. e), D.lgs. 36/2023
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11/02/2026 10:35
13.82 kB

Chiarimenti

25/09/2025 09:06
Quesito #1
Buongiorno,
per quanto riguarda i requisiti di capacità economica e tecnica,
si richiede se per le Imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il fatturato sia valutato in base al periodo effettivamente svolto e quindi di importo inferiore a quello indicato sul disciplinare?
Si richiede inoltre se il sopralluogo sia obbligatorio.
Cordiali saluti

25/09/2025 12:14
Risposta
I requisiti di capacità economica-finanziaria e tecnico organizzativa , per come previsto all'interno della lex specialis di gara e allegati annessi, non sono riparametrabili in base al periodo di attività effettivamente svolto per le imprese neocostituite.
Resta ferma la facoltà dell'operatore economico di partecipare in raggruppamento o tramite avvalimento, per come disciplinato all'interno dei documenti di gara.

Il sopraluogo è facoltativo. Per une eventuale appuntamento si prega di coordinarsi con il RUP Arch. Muratore Graziano scrivendo alla seguente email areatecnica@portodigioiatauro.it.

Il RUP
25/09/2025 11:20
Quesito #2
Spett.le Stazione Appaltante
con la presente, siamo a chiedervi gentilmente se per la procedura è previsto il sopralluogo.

Cordiali saluti

25/09/2025 12:15
Risposta
Il sopraluogo è facoltativo. Per une eventuale appuntamento si prega di coordinarsi con il RUP Arch. Muratore Graziano scrivendo alla seguente email areatecnica@portodigioiatauro.it.
01/10/2025 11:55
Quesito #3
Spett.le Stazione Appaltante
si chiede se è possibile soddisfare i requisiti di capacità economica mediante avvalimento di certificazione SOA OS24

01/10/2025 12:01
Risposta
Con la presente si comunica che si tratta di appalto di servizi e non di lavori, pertanto la certificazione SOA non è ammessa.
I requisiti possono essere comprovati secondo le indicazioni indicate nella lex specialis di gara.
IL RUP
03/10/2025 09:54
Quesito #4
Buongiorno,
Volevamo sapere se viene applicato il criterio del massimo ribasso con verifica della prima classificata risultante anomala o l'esclusione automatica delle ditte che hanno offerto un ribasso anomalo, come previsto dall'art. 54, co. 1 del D.L. 36/2023 nel caso in cui le ditte offerenti siano pari o superiori a 5.
Nel caso della seconda ipotesi, si richiede il metodo scelto fra quelli dell'Allegato II.2.
Distinti saluti

03/10/2025 10:15
Risposta
Buongiorno,
la procedura è sopra soglia non si applica l'articolo 54 c.1, relativo alle procedure sottosoglia.
Distinti Saluti
Il RUP
14/10/2025 12:02
Quesito #5
Buongiorno, con riferimento ai requisiti del fatturato all'ultimo decennio, è utilizzabile il fatturato dello smaltimento dei rifiuti speciali non pericolosi, previsti nel computo metrico del presente appalto, grazie.
In attesa di vostra risposta, porgiamo cordiali saluti.


21/10/2025 15:32
Risposta
L’oggetto della procedura è “Servizio di manutenzione triennale per l'esecuzione della potatura, decespugliamento e sfalcio lungo i corridoi perimetrali e nelle aree comuni quali piazzali, parcheggi, bordi stradali etc del porto di Gioia Tauro. Annualità 2025 – 2027”.
Ai sensi del D.lgs. n. 36/2023 art. 100, commi 11 ultimo periodo, l’OE, al fine di poter dimostrare la propria capacità tecnica e professionale, deve dimostrare di aver eseguito negli ultimi dieci anni dalla data di indizione della procedura di gara contratti analoghi a quello in affidamento anche a favore di soggetti privati per un importo stimato in euro 735.004,72 euro.

Nel caso di specie il fatturato dello smaltimento dei rifiuti speciali non pericolosi non è un servizio analogo a quello oggetto del presente affidamento.
Il RUP
16/10/2025 13:41
Quesito #6
La vostra risposta:

"I requisiti di capacità economica-finanziaria e tecnico organizzativa, per come previsto all'interno della lex specialis di gara e allegati annessi, non sono riparametrabili in base al periodo di attività effettivamente svolto per le imprese neocostituite."

La suddetta clausola, che impone una rigidità assoluta nella dimostrazione dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa per le imprese di recente costituzione, senza prevedere meccanismi di riparametrazione legati al ridotto periodo di attività, è illegittima per i seguenti motivi, in contrasto con le previsioni e i principi del D.Lgs. n. 36/2023:

1. Violazione del Principio di Massima Partecipazione e Proporzionalità (Articoli 3, 10, 100 D.Lgs. 36/2023)

L'ordinamento dei contratti pubblici è fondato sul principio di massima partecipazione e sul favore per l'accesso al mercato degli operatori economici. In particolare, l'articolo 10, comma 3, del Codice stabilisce che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono introdurre requisiti speciali di carattere economico-finanziario e tecnico-professionale, a condizione che questi siano attinenti e proporzionati all'oggetto del contratto.

Il medesimo articolo 10, comma 3, impone alla stazione appaltante di tenere presente l'interesse pubblico al più ampio numero di potenziali concorrenti e di favorire l’accesso al mercato e la possibilità di crescita delle micro, piccole e medie imprese. Una previsione che non consenta la riparametrazione dei requisiti (ad esempio, il fatturato globale maturato in un periodo pluriennale, come i "migliori tre anni degli ultimi cinque anni" o le esperienze maturate negli "ultimi dieci anni") in presenza di un'attività effettivamente svolta per un periodo inferiore alla richiesta standard, si pone in contrasto con l'esigenza di favorire l'accesso delle nuove imprese.

L'imposizione di requisiti triennali o quinquennali in modo rigido per una società costituita da meno tempo risulta sproporzionata e potenzialmente discriminatoria, ostacolando ingiustificatamente la partecipazione.

2. Disciplina Specifica per le Società di Recente Costituzione (Analogia Normativa)

Il Codice dei Contratti Pubblici prevede specifici meccanismi di mitigazione per gli operatori di recente costituzione in alcuni ambiti, che confermano il principio di flessibilità che la clausola contestata nega.

Ad esempio, per i servizi di architettura e ingegneria, l'articolo 66, comma 2, del D.Lgs. 36/2023 stabilisce che le società, per i primi cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti facendo riferimento ai requisiti posseduti dai soci, dai direttori tecnici o dai professionisti dipendenti.

Questo dimostra chiaramente che, nell'ottica del legislatore, i requisiti per le nuove imprese sono suscettibili di meccanismi di adattamento (riparametrazione indiretta o assimilazione) per garantire la loro partecipazione, evitando un'esclusione automatica basata sulla sola anzianità aziendale. L'applicazione analogica di tale principio è necessaria per non violare i principi di concorrenza e non discriminazione.

3. Ammissibilità della Partecipazione in Forma Associata o tramite Avvalimento

La clausola menzionata si conclude affermando che "Resta ferma la facoltà dell'operatore economico di partecipare in raggruppamento o tramite avvalimento" [vedi affermazione contestata].

È vero che l'ordinamento consente la partecipazione tramite Raggruppamenti Temporanei di Concorrenti (RTC) e consorzi e l'utilizzo dell'istituto dell'Avvalimento (Art. 104).

L'Avvalimento permette all'operatore economico (ausiliato) di soddisfare i requisiti di ordine speciale (capacità economica/finanziaria e capacità tecniche/professionali) avvalendosi delle risorse di un'altra impresa (ausiliaria). Questa è la soluzione normativa primaria prevista per gli operatori che non possiedono i requisiti in proprio.La partecipazione in Raggruppamento Temporaneo consente il cumulo dei requisiti tra i partecipanti.

Tuttavia, il fatto che l'operatore possa ricorrere a questi strumenti sussidiari (RT o Avvalimento) non rende automaticamente legittima una clausola della lex specialis che neghi la possibilità di riparametrare i requisiti per l'impresa neocostituita che voglia concorrere singolarmente con i propri mezzi effettivi (derivati, ad esempio, dai soci o dal direttore tecnico) e non attraverso l'ausilio di terzi. La stazione appaltante deve, in ogni caso, richiedere requisiti proporzionati e compatibili con il principio del risultato (Art. 1) e di accesso al mercato (Art. 3).

In conclusione, la parte della clausola che dichiara la non riparametrabilità dei requisiti per le imprese neocostituite è contraria ai principi di proporzionalità e massima partecipazione stabiliti dal Codice, in quanto limita l'accesso al mercato in modo sproporzionato rispetto alla finalità di selezionare operatori qualificati, imponendo un onere di tempo (anzianità di impresa) non giustificato in presenza di capacità tecniche e finanziarie dimostrabili con altri mezzi (ad esempio, tramite i requisiti dei soggetti costituenti, in linea con quanto previsto dall'Art. 66, comma 2, per i servizi di architettura e ingegneria).

21/10/2025 15:34
Risposta
Si ribadisce quanto alla precedente risposta non rilevando, questa amministrazione, le addotte cause di violazione del principio di massima partecipazione e proporzionalità tali da dover modificare quanto previsto all'interno della lex specialis di gara e allegati annessi.

Il RUP
16/10/2025 13:48
Quesito #7
In riferimento a quello che viene scritto sul bando/disciplinare, che:

"L'Anticipazione (ovvero l'acconto) è Esclusa ai sensi dell’art. 15 del CSA (Capitolato Speciale di Appalti."

L'acconto è una norma imperativa prevista dal Codice in materia di anticipazione del prezzo, che, salvo specifiche eccezioni (non riscontrate come applicabili a questa tipologia di servizio/fornitura), rende l'erogazione dell'anticipazione un diritto dell'operatore economico e un obbligo per la stazione appaltante.

(Basata sul D.Lgs. n. 36/2023)

La clausola che esclude integralmente l'anticipazione (o acconto), richiamando l'Art. 15 del CSA, si pone in contrasto con l'Articolo 125, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, che disciplina l'istituto dell'anticipazione del prezzo.

1. Natura Obbligatoria dell'Anticipazione (Art. 125, comma 1)

L'Articolo 125, comma 1, stabilisce che sul valore del contratto di appalto è calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento.

Sebbene il comma 1 dell'Articolo 125 preveda disposizioni specifiche in relazione alla natura del contratto, l'anticipazione, in via generale, è un meccanismo volto a garantire liquidità immediata all'appaltatore per l'avvio delle prestazioni, in linea con i principi di risultato (Art. 1) e fiducia (Art. 2) del Codice.

Il bando in questione riguarda un "Servizio di manutenzione triennale per l'esecuzione della potatura, decespugliamento e sfalcio", classificato come appalto di servizi e forniture.

L'Art. 125, comma 1, nella sua formulazione iniziale, prevedeva l'anticipazione del 20% (incrementabile fino al 30%) sul valore del contratto. L'unica esclusione esplicitamente prevista per alcuni contratti di forniture e servizi è demandata ai contratti indicati nell'Allegato II.14.

Se il servizio oggetto del bando non rientra tra i contratti di forniture e servizi indicati nell'Allegato II.14 (non fornito, e non è desumibile dalla fonte se questo appalto specifico vi rientri), l'esclusione dell'anticipazione del 20% è da considerarsi illegittima.

2. Applicazione ai Contratti Pluriennali di Servizi

Trattandosi di un servizio pluriennale (Annualità 2025-2027), il medesimo Articolo 125, comma 1, stabilisce una regola precisa per i contratti pluriennali di servizi e forniture:

Per i contratti pluriennali di servizi e forniture l'importo dell'anticipazione deve essere calcolato sul valore delle prestazioni di ciascuna annualità contabile, stabilita il cronoprogramma dei pagamenti, ed è corrisposto entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prima prestazione utile relativa a ciascuna annualità, secondo il cronoprogramma della prestazione.

Questa norma conferma non solo l'obbligo di corrispondere l'anticipazione, ma ne definisce anche la modalità di calcolo (sul valore di ciascuna annualità) e la tempistica di erogazione (entro quindici giorni dall'inizio della prestazione utile).

Pertanto, una clausola del Capitolato Speciale d'Appalto (CSA) che esclude totalmente l'anticipazione (ovvero, l'acconto) si pone in diretta violazione di una disposizione normativa imperativa del Codice dei Contratti Pubblici (Art. 125, comma 1).

3. Mancato Riferimento agli Acconti sul Corrispettivo

In Conclusione

La clausola del bando che recita "L'Anticipazione (ovvero l'acconto) è Esclusa ai sensi dell’art. 15 del CSA" è passibile di annullamento o disapplicazione in sede contenziosa, in quanto contraria all'Art. 125, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, che prevede l'erogazione obbligatoria dell'anticipazione (pari al 20% sul valore del contratto o sulla base dell'annualità nei contratti pluriennali di servizi e forniture), salvo che il contratto non rientri nelle specifiche deroghe previste dalla normativa (Allegato II.14), e comunque in contrasto con le norme sui pagamenti parziali in corso d'opera (acconti sul corrispettivo).

21/10/2025 15:35
Risposta
Per quanto riguarda l’anticipazione sarà applicato l'art. 125, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023 in luogo di quanto indicato nel CSA poiché, rispetto quest’ultimo, cogente.

Il RUP
16/10/2025 17:54
Quesito #8
Buonasera,
la presente per richiedere i seguenti chiarimenti:
E' obbligatorio possedere o avere a disposizione tutte le tipologie di mezzi ed attrezzature elettriche oppure almeno euro 6 o Tier 5? o basta il possesso in azienda solo di qualche mezzo con queste caratteristiche?
Si richiede di quanto è prevista la durata della procedura;
Riguardo il conferimento dei diversi materiali indicati all'interlo del file "Quadro incidenza manodopera", bisogna possedere tutti i codice CER indicati oppure l'impresa aggiudicataria potrà affidarsi a terzi?
Cosa si intende per integrazione del Censimento Verde?
All'interno del File "Analisi prezzi", viene indicato l'importo per operai edili specializzati, è un refuso o la procedura riguarda anche lavori edili?
Si rimane in attesa di gentile riscontro.
Saluti Cordiali

21/10/2025 15:36
Risposta
1) Gli operatori economici dovranno dimostrare l’impiego un parco macchine caratterizzato da mezzi a basse emissioni quali veicoli elettrici, ibridi, non alimentati (o non alimentati esclusivamente) a benzina o a gasolio, o almeno Euro VI, o Euro 6, o TIER 5.

I requisiti di cui sopra dovranno essere comprovati prima della stipula del contratto, tramite la seguente documentazione:

1. Scheda recante le caratteristiche tecniche dei mezzi che intende utilizzare per l’esecuzione dei lavori oggetto dell’appalto con indicazione anche della produzione che hanno portato alla determinazione del tempo di esecuzione;

2. Dichiarazione, con sottoscrizione autenticata da pubblico ufficiale nei modi di legge (nel caso in cui l’offerente non sia il proprietario) di messa a disposizione dei mezzi, in via esclusiva, per l’esecuzione dell’intervento secondo il cronoprogramma presentato dall’impresa da parte del proprietario o del noleggiatore;

3. Dichiarazione che i mezzi di cui si afferma di avere la proprietà e/o la disponibilità siano in perfetta efficienza e pronti all’impiego fin dalla data del verbale di inizio attività secondo il cronoprogramma presentato dalla stessa impresa. (cfr art. 2.b CSA)



2) il servizio oggetto della procedura avrà durata triennale.



3) L’OE non è tenuto a possedere tutti i codici CER citati poiché l'impresa aggiudicataria potrà affidarsi a terzi per lo smaltimento.



4) all’interno della relazione CAM (rif. DM Ambiente 10 marzo 2020) sono riportati tutti i riferimenti e gli adempimenti previsti per il servizio de quo. Ad ogni buon conto, in questa sede, si intende “integrazione del Censimento Verde” l’insieme delle attività che l’OE dovrà porre in essere per integrare il censimento delle aree verdi, già eseguito da questa SA e reperibile tra la documentazione di progetto, con le informazioni almeno di livello 1 «anagrafica area gestita» (di cui al DM citato in riferimento).



5) Premesso che il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 36/2023 applicabile al personale impiegato nell'attività oggetto dell'appalto è CCNL per gli Operai Agricoli e Florovivaisti. Nel caso in esame e per quanto riportato nell’analisi prezzi si rappresenta che è stato utilizzato la figura dell’operaio edile specializzato (codificata all’interno del vigente Prezzario Regionale Calabria) anziché operatore Florovivaista (non codificata all’interno del vigente Prezzario Regionale Calabria) poiché figura maggiormente aderente, in termini di costi, alle attività in oggetto.

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