Inviato esito
Gara #98
Lavori di completamento del piazzale retrostante la banchina di ponente lato Nord e realizzazione bitte di tempesta - Porto di Gioia TauroInformazioni appalto
27/06/2025
Aperta
Lavori
€ 1.924.039,05
MERCURI BIONDINO
Categorie merceologiche
45 - Lavori di costruzione
Lotti
Inviato esito
1
B7719AAF85
F51I24000140005
Solo prezzo
Lavori di completamento del piazzale retrostante la banchina di ponente lato Nord e realizzazione bitte di tempesta – Porto di Gioia Tauro
Lavori di completamento del piazzale retrostante la banchina di ponente lato Nord e realizzazione bitte di tempesta – Porto di Gioia Tauro
€ 1.856.470,53
€ 201.197,97
€ 67.568,52
€ 1.324.956,01
109/2025 Del 10/10/2025
| Codice Fiscale | Denominazione | Ruolo |
|---|---|---|
| 06555141214 | CGS |
Anomalia calcolata ai sensi dell'allegato II.2 del D.Lgs 36/2023 - Metodo A c. 1 - Sommatoria: 1045.51 - Media: 31.682121212121 - Scarto medio: 0.65267878787879 - Decremento: 0.032633939393939 - Soglia individuata: 32.30
Visualizza partecipanti
Seggio di gara
| Cognome | Nome | Ruolo |
|---|---|---|
| VARONE | ANTONINO | Responsabile di fase affidamento |
Scadenze
21/07/2025 12:00
31/07/2025 12:00
01/08/2025 09:30
Allegati
|
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135.00 MB | |
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105.50 kB | |
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elenco-partecipanti.pdf SHA-256: ac29b5bb9d43c5d3dfb171e8847fa34adf18c97e7e2aad4cf07d8981d6891767 02/08/2025 10:41 |
43.74 kB | |
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731.39 kB | |
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Avviso Appalto Aggiudicato SHA-256: 758646e0edabaa5a60cf37b09410ae86bf615871750f1944e8cec126e86df513 14/10/2025 14:32 |
15.71 kB | |
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Gare - Comunicazione di Aggiudicazione definitiva - 36/2023 SHA-256: 68d950ccea5dc1964f5a2bf8f358d5cf6d4e71da444638df462b0402bbe2bc46 14/10/2025 14:48 |
16.88 kB | |
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l.322.verbale.2.rup.signed.pdf SHA-256: 00cec2219ec2af86ddda3baf52b0bc231477ae4e45c9cdddc391260692f484dd 14/10/2025 15:51 |
282.02 kB | |
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verbale.iii.signed.pdf SHA-256: 3b52a5a7444a9090a810ddae870b956e46274fc2435b8a2033091ff874c4b3bb 14/10/2025 15:51 |
63.81 kB | |
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verbale.n2.signed.pdf SHA-256: ac4b379719cbadb5d7703463608ff85c59dfbcca7cf81722752c05530b0b08c8 14/10/2025 15:51 |
62.88 kB | |
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verbale.1.con.graduatoria.signed.pdf SHA-256: e649a3aecdf67fa966e87501ba4864cd759131698afdf8a8d638c1e670b76c64 14/10/2025 15:51 |
139.44 kB | |
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l.322.verbale.1.rup.signed.pdf SHA-256: 6810b9db5c768183a46f0c19273f2d72a565ed61306b30dacbf95bf818dd6867 14/10/2025 15:51 |
351.23 kB | |
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verbale.controlli-.pdf SHA-256: ce5276bf573155ec24da599d9ed430cc33d28c1ea767f2ff8715ae03edb3ef30 14/10/2025 15:58 |
274.85 kB | |
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Comunicazione data di stipula del contratto – art. 90, co. 1, lett. e), D.lgs. 36/2023 SHA-256: 670c3465f00e8c2357b13d01fdcc7b7f4cbcc6b42f7cab196d3e41f48835f8cb 28/11/2025 11:47 |
13.31 kB |
Chiarimenti
08/07/2025 16:36
Quesito #1
Salve, con la presente si richiede se il modello "5Bis dettaglio costo della manodopera" deve essere reso anche se la manodopera da noi indicata è conforme a quella prevista dal progetto di gara.
Cordiali saluti.
Cordiali saluti.
11/07/2025 12:19
Risposta
Si conferma che il modello 5 bis dettaglio costi della manodopera deve essere correttamente compilato ed allegato in piattaforma anche nel caso in cui l' O.E. partecipante alla procedura dichiari di applicare il medesimo CCNL indicato nei documenti di gara e un costo della manodopera conforme a quello stimato ed indicato nei documenti di gara.
09/07/2025 10:42
Quesito #2
Buongiorno,
a pagina 10 del disciplinare di gara viene indicato quanto segue:
INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI
Requisiti di qualificazione
In relazione ai requisiti di capacità tecnica e finanziaria, sia tutte le categorie sia prevalente che scorporabili in quanto a qualificazione obbligatoria:
a) per gli appalti di lavori che il consorzio esegua esclusivamente con la propria struttura, senza designare le imprese esecutrici, i requisiti posseduti in proprio sono computati cumulativamente con quelli posseduti dalle imprese consorziate;
b) per gli appalti di lavori che il consorzio esegua tramite le consorziate indicate in sede di gara, i requisiti sono posseduti e comprovati da queste ultime in proprio, ovvero mediante avvalimento ai sensi dell'articolo 104.
Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all’articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell’articolo 97 del Codice al fine di decidere sull’esclusione.
1)Per quanto riguarda il PUNTO B chiediamo conferma che il requisito richiesto per le consorziate sia riferito ai SOLI CONSORZI STABILI.
A tal proposito si precisa che La scrivente è un CONSORZIO TRA IMPRESE ARTIGIANE (art. 65 c. 2 lett.c d.lgs. 36/2023) e, come stabilito dalla normativa vigente in materia, la CONSORZIATA ESECUTRICE indicata deve essere in possesso dei REQUISITI GENERALI (iscrizione cciaa e requisiti morali) e non dei requisiti tecnico-organizzativi, che invece sono in capo al consorzio, come da precisazioni che seguono:
Lo scrivente è un consorzio tra imprese artigiane, costituito ai sensi della Legge n° 443 del 8/8/1985 e partecipa alle gare di appalto ai sensi dell’art. 65 c. 2 lett. c) del D.Lgs. 36/2023, dimostrando i requisiti di capacità tecnica e finanziaria per l’ammissione alle procedure di affidamento, come stabilito dall’art. 67 comma 5 del D.Lgs 36/2023, che testualmente recita:
“5. I consorzi di cooperative e i consorzi tra imprese artigiane possono partecipare alla procedura di gara, fermo restando il disposto degli articoli 94 e 95 e del comma 3 del presente articolo, utilizzando requisiti propri e, nel novero di questi, facendo valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.”
Per quanto riguarda la partecipazione alle gare d’appalto dei consorzi di imprese artigiane di cui all’art. 65, c.2, lett. c), la normativa vigente prevede quindi: :
che i requisiti di idoneità tecnico-organizzativa (Attestazione SOA) siano posseduti dal consorzio;
che i requisiti di carattere generale siano posseduti sia dal consorzio che dalla consorziata esecutrice;
che le eventuali autorizzazioni e/o titoli abilitativi di cui all’art.100, c.3 del Codice (iscrizione CCIAA) siano posseduti dal consorzio e dalla consorziata esecutrice.
Tra le modifiche che il decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209 ha apportato al Codice non emerge alcun obbligo relativamente al possesso dei requisiti tecnico-organizzativi (Attestato SOA) da parte della consorziata indicata quale esecutrice dal consorzio di imprese artigiane.
Il consorzio di imprese artigiane partecipa quindi alla gara con requisiti propri, a differenza dei consorzi stabili per i quali il Codice prevede all’art. 67, c. 2, lett. b) che ”per gli appalti di lavori, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento sono posseduti e comprovati dagli stessi sulla base delle qualificazioni possedute dalle singole imprese consorziate”.
In considerazione del rapporto consortile – rapporto organico - esistente nei consorzi fra imprese artigiane di cui all’art. 65, c.2, lett. c), i requisiti di idoneità tecnica e finanziaria devono essere posseduti e comprovati dai consorzi stessi, e non dalle singole società consorziate che eseguiranno i lavori.
2)CHIEDIAMO PERTANTO CONFERMA CHE IL POSSESSO DELLA QUALIFICAZIONE SOA, IN CASO DI CONSORZIO TRA IMPRESE ARTIGIANE, DEBBA ESSERE IN CAPO AL CONSORZIO E NON ALLE CONSORZIATE ESECUTRICI.
Grazie per riscontro
a pagina 10 del disciplinare di gara viene indicato quanto segue:
INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI
Requisiti di qualificazione
In relazione ai requisiti di capacità tecnica e finanziaria, sia tutte le categorie sia prevalente che scorporabili in quanto a qualificazione obbligatoria:
a) per gli appalti di lavori che il consorzio esegua esclusivamente con la propria struttura, senza designare le imprese esecutrici, i requisiti posseduti in proprio sono computati cumulativamente con quelli posseduti dalle imprese consorziate;
b) per gli appalti di lavori che il consorzio esegua tramite le consorziate indicate in sede di gara, i requisiti sono posseduti e comprovati da queste ultime in proprio, ovvero mediante avvalimento ai sensi dell'articolo 104.
Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all’articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell’articolo 97 del Codice al fine di decidere sull’esclusione.
1)Per quanto riguarda il PUNTO B chiediamo conferma che il requisito richiesto per le consorziate sia riferito ai SOLI CONSORZI STABILI.
A tal proposito si precisa che La scrivente è un CONSORZIO TRA IMPRESE ARTIGIANE (art. 65 c. 2 lett.c d.lgs. 36/2023) e, come stabilito dalla normativa vigente in materia, la CONSORZIATA ESECUTRICE indicata deve essere in possesso dei REQUISITI GENERALI (iscrizione cciaa e requisiti morali) e non dei requisiti tecnico-organizzativi, che invece sono in capo al consorzio, come da precisazioni che seguono:
Lo scrivente è un consorzio tra imprese artigiane, costituito ai sensi della Legge n° 443 del 8/8/1985 e partecipa alle gare di appalto ai sensi dell’art. 65 c. 2 lett. c) del D.Lgs. 36/2023, dimostrando i requisiti di capacità tecnica e finanziaria per l’ammissione alle procedure di affidamento, come stabilito dall’art. 67 comma 5 del D.Lgs 36/2023, che testualmente recita:
“5. I consorzi di cooperative e i consorzi tra imprese artigiane possono partecipare alla procedura di gara, fermo restando il disposto degli articoli 94 e 95 e del comma 3 del presente articolo, utilizzando requisiti propri e, nel novero di questi, facendo valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.”
Per quanto riguarda la partecipazione alle gare d’appalto dei consorzi di imprese artigiane di cui all’art. 65, c.2, lett. c), la normativa vigente prevede quindi: :
che i requisiti di idoneità tecnico-organizzativa (Attestazione SOA) siano posseduti dal consorzio;
che i requisiti di carattere generale siano posseduti sia dal consorzio che dalla consorziata esecutrice;
che le eventuali autorizzazioni e/o titoli abilitativi di cui all’art.100, c.3 del Codice (iscrizione CCIAA) siano posseduti dal consorzio e dalla consorziata esecutrice.
Tra le modifiche che il decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209 ha apportato al Codice non emerge alcun obbligo relativamente al possesso dei requisiti tecnico-organizzativi (Attestato SOA) da parte della consorziata indicata quale esecutrice dal consorzio di imprese artigiane.
Il consorzio di imprese artigiane partecipa quindi alla gara con requisiti propri, a differenza dei consorzi stabili per i quali il Codice prevede all’art. 67, c. 2, lett. b) che ”per gli appalti di lavori, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento sono posseduti e comprovati dagli stessi sulla base delle qualificazioni possedute dalle singole imprese consorziate”.
In considerazione del rapporto consortile – rapporto organico - esistente nei consorzi fra imprese artigiane di cui all’art. 65, c.2, lett. c), i requisiti di idoneità tecnica e finanziaria devono essere posseduti e comprovati dai consorzi stessi, e non dalle singole società consorziate che eseguiranno i lavori.
2)CHIEDIAMO PERTANTO CONFERMA CHE IL POSSESSO DELLA QUALIFICAZIONE SOA, IN CASO DI CONSORZIO TRA IMPRESE ARTIGIANE, DEBBA ESSERE IN CAPO AL CONSORZIO E NON ALLE CONSORZIATE ESECUTRICI.
Grazie per riscontro
11/07/2025 15:10
Risposta
Per quanto riguarda il primo quesito si chiarisce che
i soggetti cui all’art. 65 comma 2 lett. d) del D.lgs. 36/2023 (i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro; i consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa) devono essere in possesso dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria per l’ammissione alla procedura di affidamento secondo quanto disciplinato dall'allegato II.12, fermo restando che:
1. per gli appalti di lavori che il consorzio esegua esclusivamente con la propria struttura, senza designare le imprese esecutrici, i requisiti posseduti in proprio sono computati cumulativamente con quelli posseduti dalle imprese consorziate;
2. per gli appalti di lavori che il consorzio esegua tramite le consorziate indicate in sede di gara, i requisiti sono posseduti e comprovati da queste ultime in proprio, ovvero mediante avvalimento ai sensi dell'articolo 104.
In merito al secondo quesito si chiarisce che:
Per gli operatori di cui agli articoli 65, comma 2, lettere b), c), i requisiti generali di cui agli articoli 94 e 95 sono posseduti sia dalle consorziate esecutrici che dalle consorziate che prestano i requisiti. Le autorizzazioni e gli altri titoli abilitativi per la partecipazione alla procedura di aggiudicazione ai sensi del comma 3 dell'articolo 100 sono posseduti, in caso di lavori, dal consorziato esecutore.
I consorzi di cooperative e i consorzi tra imprese artigiane possono partecipare alla procedura di gara, fermo restando il disposto degli articoli 94 e 95 e del comma 3 dell’art 67 del D.lgs. 36/2023, utilizzando requisiti propri e, nel novero di questi, facendo valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle cooperative che li costituiscono.
Pertanto per i consorzi cui all'art.65 c. 2 lett. b ) e c) del D.lgs. 36/2023 i requisiti di capacità tecnica e finanziaria devono essere posseduti e comprovati dai consorzi stessi e non dalle singole società consorziate che eseguiranno i lavori, mentre i requisiti di cui all'art. 94-95 e 100 c.3 devono essere posseduti oltre che dal consorzio da ciascuna delle imprese consorziate esecutrici che dalle consorziate che prestano i requisiti
i soggetti cui all’art. 65 comma 2 lett. d) del D.lgs. 36/2023 (i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro; i consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa) devono essere in possesso dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria per l’ammissione alla procedura di affidamento secondo quanto disciplinato dall'allegato II.12, fermo restando che:
1. per gli appalti di lavori che il consorzio esegua esclusivamente con la propria struttura, senza designare le imprese esecutrici, i requisiti posseduti in proprio sono computati cumulativamente con quelli posseduti dalle imprese consorziate;
2. per gli appalti di lavori che il consorzio esegua tramite le consorziate indicate in sede di gara, i requisiti sono posseduti e comprovati da queste ultime in proprio, ovvero mediante avvalimento ai sensi dell'articolo 104.
In merito al secondo quesito si chiarisce che:
Per gli operatori di cui agli articoli 65, comma 2, lettere b), c), i requisiti generali di cui agli articoli 94 e 95 sono posseduti sia dalle consorziate esecutrici che dalle consorziate che prestano i requisiti. Le autorizzazioni e gli altri titoli abilitativi per la partecipazione alla procedura di aggiudicazione ai sensi del comma 3 dell'articolo 100 sono posseduti, in caso di lavori, dal consorziato esecutore.
I consorzi di cooperative e i consorzi tra imprese artigiane possono partecipare alla procedura di gara, fermo restando il disposto degli articoli 94 e 95 e del comma 3 dell’art 67 del D.lgs. 36/2023, utilizzando requisiti propri e, nel novero di questi, facendo valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle cooperative che li costituiscono.
Pertanto per i consorzi cui all'art.65 c. 2 lett. b ) e c) del D.lgs. 36/2023 i requisiti di capacità tecnica e finanziaria devono essere posseduti e comprovati dai consorzi stessi e non dalle singole società consorziate che eseguiranno i lavori, mentre i requisiti di cui all'art. 94-95 e 100 c.3 devono essere posseduti oltre che dal consorzio da ciascuna delle imprese consorziate esecutrici che dalle consorziate che prestano i requisiti
17/07/2025 16:11
Quesito #3
Buona sera, con la presente chiediamo se è possibile subappaltare al 100% le lavorazioni della categoria OG10 ad impresa qualificata essendo sprovvisti di tale categoria
Cordiali saluti
Cordiali saluti
18/07/2025 11:50
Risposta
Si conferma quanto previsto all'art.119 del D.lgs. 36/2023 in materia di subappalto, fermo restando il disposto normativo cui all'art. 30 c.1 Allegato II.12 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i. in materia di "Requisiti del concorrente singolo e di quelli riuniti".